Art. 5.
(Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze).
1. L'eventuale eccedenza finanziaria fra le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 e le maggiori spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della
Pag. 6
presente legge è destinata al finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito ai sensi del comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.