Art. 5.
(Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze).

      1. L'eventuale eccedenza finanziaria fra le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 e le maggiori spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della

 

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presente legge è destinata al finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito ai sensi del comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.